Inoltre, in virtù dell'art. 44, il trasferimento di dati personali verso un Paese terzo (compresa la Cina) per l'attività di trattamento (qualificato come "trasferimento") deve essere conforme al Capitolo V.
Nei primi tre anni del GDPR non era chiaro cosacostituisse un trasferimento e quindi richiedesse l'applicazione del capitolo Vanche se il destinatario fosse già conforme al GDPR in ottemperanza all’art.3(2).
A questo proposito, le linee guida specificano trecriteri cumulativi che qualificano i trattamenti come trasferimenti:
- un data controller o un data processor("esportatore") è soggetto al GDPR per il trattamento dato;
- questo controllore o elaboratore rende disponibili idati personali a un (comune) controllore o elaboratore ("importatore")
- l'importatore si trova in un paese terzo o èun'organizzazione internazionale.
Esempio: Un'azienda italiana fornisce i dati personalidei suoi clienti a un fornitore di servizi cloud stabilito in Cina che ègià soggetto al GDPR in virtù dell'art. 3(2) a causa della sua offerta diservizi di hosting a soggetti situati nell'UE. Il trattamento di tali dati saràconsiderato come un trasferimento a un data processor in un paese terzo equindi, soggetto al capitolo V del GDPR anche se il data processor in Cina ègià soggetto al GDPR tramite l'Art. 3(2).
Noi dello Studio Legale Wang Jing & GH siamo sempre pronti ad assistere i nostri clienti per quanto riguarda le nuove tendenze e regole che possono avere un impatto importante sul vostro business in Cina e all'estero. Se credi che potresti essere soggetto alle regole di cui sopra, non esitare a contattarci per una consultazione.